Procedimento disciplinare Quando il Consiglio Direttivo dell’ASPIF o direttamente al Collegio dei Probiviri pervengano esposti avverso un iscritto, assunti in piena responsabilità dal denunziante e/o circostanziati nei fatti, riguardo ad atti e condotte che possono avere rilevanza deontologica e formare oggetto di provvedimento disciplinare, il Presidente del Collegio dei Probiviri, con l’assenso delle altre cariche dell’ASPIF (Consiglio Direttivo) valuta la necessità di una istruttoria, che può svolgere lui stesso o delegare altri membri del Collegio dei Probiviri. L’istruttoria deve essere svolta entro trenta giorni. A seguito dei dati scaturiti dall’struttoria il Collegio dei Probiviri delibera l’apertura del procedimento disciplinare del quale viene data notizia all’interessato a mezzo lettera raccomandata in cui viene menzionato la data del dibattimento, momento in cui l’interessato può servirsi di un legale e chiedere la presenza di testimoni. Il dibattimento viene tenuto in seduta giudicante dal Collegio dei Probiviri, i quali al termine del dibattimento dovranno redigere il verbale con i relativi provvedimenti e motivazioni. Entro i venti giorni successivi all’interessato deve pervenire un atto di notifica del provvedimento assunto. Il provvedimento può essere impugnato. Un riesame da parte dei membri del Collegio dei Probiviri e dei membri del Consiglio Direttivo può annullare i provvedimenti disciplinari sia per motivi di illegittimità che per motivi di merito.










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