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4) In deroga a quanto
previsto al punto 1), durante i primi otto anni dalla
data di costituzione dell’Associazione, possono presentare
domanda di ammissione alla stessa anche coloro i quali,
non laureati, abbiano tuttavia acquisito una formazione
triennale in psicomotricità o biennale in Psicomotricità
Funzionale, oppure una formazione in neuropsicomotricità
o il diploma ISEF, e che abbiano assunto una specifica
formazione triennale in Psicomotricità Funzionale riconosciuta
dall’ ASPIF, oltre al superamento dell’esame di idoneità
previsto e attuato da una Commissione istituita dall’ASPIF
( art.6 comma 1 e 2).
5) La quota o contributo associativo è intrasmissibile,
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non
e rivalutabile .
6) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato
e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
7) L’adesione all’Associazione comporta per l’associato
maggiore di età il diritto di voto, a esercitarsi ai sensi
dell’art. 2532 comma 2, del Codice Civile nell’assemblea
per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei
Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione
e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.
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Art.
7 Perdita della qualità di socio Il socio perde tale
qualità per:
a) Dimissioni;
b) Quanto e come previsto dal Codice Deontologico;
c) Morosità da almeno due anni; |
| Art. 8 Obblighi morali e
deontologici Ogni socio dell’ASPIF si impegna a contribuire
al perseguimento degli scopi e finalità dell’art. 3 dello
Statuto e ad attenersi alle norme morali e deontologiche
previste dal Codice Deontologico. |
| Art. 9 Albo Professionale
degli Psicomotricisti Funzionali L’idoneità di ammissione
del socio ordinario all’ ASPIF dà diritto, senza esplicita
richiesta, alla contemporanea iscrizione all’Albo Professionale
degli Psicomotricisti Funzionali. |
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