Art.17 Sezioni I Soci fondatori e ordinari possono chiedere la costituzione di Sezioni periferiche regionali, purchè non in contrasto con lo Statuto e il Regolamento dell’ASPIF. a)Sezioni regionali: L’Assemblea degli iscritti dell’area regionale elegge il Direttore regionale, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo nazionale. Il Direttore attua il collegamento tra la base regionale e gli organi centrali dell’Associazione, esercita la funzione di rappresentanza dell’organizzazione nell’ambito della regione, convoca le Assemblee e ne esegue le deliberazioni dopo verle sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica, dispone in materia di organizzazione e attività di assistenza e consulenza. Il Direttore regionale , promuove e coordina a livello regionale tutte le iniziative che possono essere di stimolo al potenziamento dell’organizzazione.
Art.18 Regolamento Per l’ordinamento e il funzionamento dell’Associazione, nonchè per la specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazioni, lo Statuto dell’ASPIF è integrato da apposito Regolamento interno.
Art.19 Codice Deontologico L’etica professionale dello psicomotricista funzionale iscritto all’Associazione e perciò le norme di condotta pubblica o privata a cui deve attenersi, sono richiamate in un Codice Deontologico
Art. 20 Scioglimento dell’Associazione Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno quattro quinti in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione, dei Soci aventi diritto. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21 Modifiche dello Statuto Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei Soci resenti ad una Assemblea straordinaria in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.
Art. 22 Varie Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e ogni altra normativa in materia di
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